"Organizzazione costituzionale dello stato italiano"
Gli organi costituzionali sono quegli organi necessari e indefettibili dello Stato, previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, le cui funzioni fondamentali ed organizzazione sono da essa direttamente disciplinate. Essi si trovano in posizione di reciproca parità, Sono:

ORGANI COSTITUZIONALI

  il Parlamento

  il Governo

  il Presidente della Repubblica

  la Corte Costituzionale

  la Magistratura

  il Corpo elettorale

A questi organi la Costituzione attribuisce le funzioni e i compiti necessari per il funzionamento dello Stato e la salvaguardia dell'ordinamento democratico.

Essi prendono parte alla cosiddetta funzione politica, cioè partecipano direttamente alle finalità perseguite dallo stato e indicate nella Costituzione.

Poiché tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione, ogni loro modifica è una modifica costituzionale e quindi necessita dell' approvazione di una legge di revisione della Costituzione. La loro stessa esistenza costituisce però un limite alla revisione della Costituzione.

IL PARLAMENTO

Il Parlamento è l'organo legislativo dello Stato.
In Italia vige il sistema bicamerale, cioè il Parlamento è composto da 2 distinte Camere:
   la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
   Esse partecipano allo stesso modo alla funzione legislativa e a quella politica, non vi è quindi alcuna distinzione di competenza.

Le Camere si differenziano soltanto rispetto a:


elettorato attivo: possono eleggere i loro rappresentanti alla Camera dei deputati i cittadini aventi la maggiore età, mentre al Senato i cittadini che hanno compiuto i 25 anni;

elettorato passivo: possono essere eletti deputati coloro che hanno compiuto 25 anni, senatori coloro che hanno compiuto 40 anni;

numero dei componenti: i deputati sono 630, i senatori 315, a cui vanno aggiunti quelli non elettivi;

membri non elettivi: solo al Senato esistono membri non elettivi; essi sono di due categorie: senatori a vita di nomina presidenziale e senatori a vita di diritto, in quanto ex Presidenti della Repubblica;

le cause di ineleggibilità sono date dalla necessità di evitare che il candidato possa avvantaggiarsi esercitando una pressione indebita sugli elettori, sono ineleggibili i Sindaci dei comuni di grandi dimensioni , i consiglieri Regionali etc; l'eventuale elezione è nulla;
le cause di incompatibilità sono giustificate dalla necessità di escludere ipotesi di contemporaneo esercizio di funzioni ritenute incompatibili, per esempio il Presidente della Repubblica. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse esercitando l'opzione da parte dell'interessato tra le due cariche;
i Parlamentari una volta eletti sono soggetti a specifici doveri e godono di particolari diritti inerenti alla loro carica, chiamate prerogative o immunità parlamentari. Esse sono particolari garanzie disposte dalla Cost. a tutela dei parlamentari e delle sue funzioni. L'art. 68 della Cost. dispone che i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. L'art. 68 prosegue: senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare ne può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto in flagranza di reato

I membri delle Camere sono eletti per 5 anni: tale periodo prende il nome di legislatura. Le Camere possono essere sciolte anticipatamente prima della scadenza della legislatura. Tale atto avviene per decisione del presidente della repubblica in casi straordinari quando vi è al loro interno l'impossibilità di formare una maggioranza capace di esprimere un nuovo governo.





LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

Le funzioni svolte dal Parlamento sono:


1.Politiche: mediazione fra le varie forze politiche e determinazione dell'indirizzo politico generale del Paese;

2.Legislative: trasformazione della volontà politica in norme giuridiche;

3.Di Controllo: controllo sul Governo e gli organi da esso dipendenti (mozione di fiducia e di sfiducia al Governo, interrogazioni, interpellanze e mozioni fatte ai ministri e al Governo, inchieste parlamentari su materie di pubblico interesse, esame ed approvazione annuale del bilancio dello Stato, ecc);

4.Giurisdizionali: in casi di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica;

5.Decisionali: in casi di particolare importanza: ratifica dei Trattati internazionali, concessione dell'amnistia e dell'indulto, deliberazione dello stato di guerra.

L'ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO

Le Camere sono organismi complessi ricchi di articolazioni interne e per questo necessitano di una serie di regole che ne disciplinano l'attività.
Tali regole sono contenute nella Cost. e in modo più analitico nei regolamenti parlamentari (art. 64 Cost.).

Ogni Camera elegge tra i suoi componenti il proprio presidente e l'ufficio di presidenza composto dai vicepresidenti, dai Questori e dai Segretari. Gran parte dei lavori parlamentari, è svolto dalle commissioni composte proporzionalmente da esponenti dei diversi gruppi politici che si sono formate all'interno dell'assemblea.

Possono essere distinte in quattro grandi gruppi:

Commissioni permanenti
Commissioni speciali
Commissioni d'inchiesta
Commissioni bicamerali

Le singole riunioni delle Camere sono dette sedute: esse di regola sono pubbliche, tuttavia le Camere possono decidere di riunirsi in seduta segreta. Normalmente ciascuna Camera si riunisce e delibera per conto proprio.

Le Commissioni possono esaminare preventivamente disegni di legge, per farne relazione all'Assemblea (Commissione in sede referente), oppure procedere all'approvazione dei progetti di legge, in luogo dell'Assemblea plenaria (Commissione in sede deliberante).

Una volta approvato da una Camera, il disegno di legge viene trasmesso all'altra, la quale lo esamina e lo vota e può approvarlo, modificarlo o respingerlo. Se il progetto viene approvato senza modificazioni diventa senz'altro legge; se viene approvato con delle modificazioni (emendamenti) il progetto torna alla Camera che lo ha esaminato per prima affinché questa approvi gli emendamenti introdotti.

Una volta approvata da entrambe le Camere, la legge è già perfetta, cioè esiste, ma non è ancora efficace, poiché occorre la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, cioè l'atto che attesti che la legge è perfetta. Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata mediante inserimento nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Con la pubblicazione la legge diventa obbligatoria.

La Costituzione italiana è rigida, per cui le sue norme possono essere modificate solo con un procedimento speciale detto procedimento di revisione costituzionale, che è lo stesso procedimento necessario per le altre leggi costituzionali.

Esso presenta le seguenti peculiarità:

la discussione e l'approvazione della legge deve svolgersi rigorosamente in Assemblea; occorrono 2 deliberazioni di ogni Camera, successive e a distanza di almeno 3 mesi (se vi sono emendamenti tra la prima e la seconda votazione il procedimento deve ricominciare).

La funzione di indirizzo politico, viene esercitata dal parlamento, anche attraverso atti che riguardano direttamente il Governo: si tratta delle deliberazioni con le quali viene respinta la mozione di fiducia o questione di fiducia, oppure viene accolta la mozione di sfiducia, che impongono al governo di dimettersi e della deliberazione che approva la mozione di fiducia con la conseguente investitura del governo che entra nella pienezza dei poteri. Per quello che riguarda il controllo politico sull'attività che il governo sta svolgendo, il parlamento dispone di diversi mezzi non legislativi :

l'interrogazione è una domanda scritta che un parlamentare rivolge al governo;
l'Interpellanza è una domanda scritta con la quale un parlamentare chiede quali siano i motivi e le finalità di un determinato comportamento del governo;
mozione è una richiesta scritta con la quale si promuove un dibattito e una successiva votazione di una camera su una determinata questione.

Lo strumento a disposizione del parlamento per controllare l'attività di spesa e di entrate del governo è l'approvazione del bilancio preventivo, che il governo stesso redige.





IL GOVERNO

Il Governo è quel complesso di organi cui è affidata la funzione esecutiva, cioè la funzione di individuare e tradurre in concreti programmi d'azione l'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale e di curare l'attuazione di tali programmi.

Per quanto riguarda la formazione del Governo, l'art. 92 della Costituzione si limita ad affermare che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri.

Al Presidente del Consiglio, spetta la direzione della politica generale del Governo oltre alla promozione e al coordinamento dell'attività dei ministri.

Al consiglio dei ministri compete, ancor più genericamente la responsabilità dell'attività collegiale che vi si svolge, mentre i ministri sono ritenuti responsabili dei loro dicasteri.

Il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono determinati dalla legge (art. 95 com. 3°).

Accanto ai ministri capi dei rispettivi Ministeri, vi sono anche i cosiddetti Ministri senza portafoglio che fanno parte del consiglio dei Ministri pur non essendo preposti ad alcun dicastero.

Attualmente alla formazione del Governo si perviene attraverso la seguente prassi:

si apre la crisi quando il Governo perde la fiducia del Parlamento e non è più in grado di funzionare regolarmente.
La crisi determina la caduta del Governo;
con l'apertura della crisi, il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica che le accetta con riserva;
dopo le consultazioni con le più alte personalità politiche, il Presidente della Repubblica incarica la persona che gli sembra più idonea a formare il nuovo Governo;
l'incaricato sonda le opinioni dei capi gruppo parlamentari e sceglie se accettare o meno l'incarico.
In caso di rifiuto il Presidente della Repubblica può attribuire l'incarico ad altra persona o se risulta impossibile scioglie il Parlamento ed indice nuove elezioni.
Quando invece l'incaricato riesce a formare un progetto di Governo che possa contare sulla maggioranza parlamentare, il Presidente della Repubblica lo nomina Presidente del Consiglio, dopo aver accettato definitivamente le dimissioni del precedente Presidente del Consiglio; all'atto della nomina, il Presidente del Consiglio presenta la lista dei nuovi Ministri;
entro dieci giorni dalla nomina il Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento.

Unici requisiti richiesti per la nomina a Presidente del Consiglio sono la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici.





IL RAPPORTO DI FIDUCIA TRA PARLAMENTO E GOVERNO

Con la nomina e il giuramento il governo, è formalmente investito dei suoi poteri e può esercitarli.
Da un punto di vista politico, però il governo deve ancora ricevere la fiducia delle camere.
Per fiducia si intende l'atto con cui il parlamento aderisce al programma politico del Governo. Dopo la nomina ed il giuramento, il Governo deve presentarsi entro dieci giorni davanti a ciascuna camera per illustrare il proprio programma politico, in base al quale ogni camera deciderà se votare a favore o meno la fiducia mediante voto palese per appello nominale. Il Governo resta in carica finché non si verifica un fatto che metta in gioco la sua responsabilità politica ovvero finché non inizia una nuova legislatura o viene meno il suo presidente.

Si distinguono dalle crisi parlamentari le crisi extraparlamentari che si verificano a causa di un qualunque fatto politico, al di fuori di una formale decisione del parlamento, il governo presenta le dimissioni (es. per indebolimento o dissoluzione della maggioranza).


LE FUNZIONI DEL GOVERNO

Le principali funzioni del Presidente del Consiglio sono:

dirigere la politica generale del Governo: redige il programma del Governo e chiede su di esso la fiducia;
promuovere e coordinare l'attività dei ministri;
controfirmare gli atti più importanti del Presidente della Repubblica;
controfirmare tutti gli atti aventi forza di legge;
presentare alle Camere i disegni di legge d'iniziativa governativa.

I Ministri possono essere scelti anche fra i cittadini non appartenenti al Parlamento. Sono posti alla direzione di una delle branche in cui si suddivide l'attività amministrativa dello Stato, cioè ministero o dicastero: affari esteri, giustizia, difesa, pubblica istruzione, ecc.
Il Consiglio dei Ministri è l'organo collegiale costituito dal Presidente del Consiglio e dai Ministri. E' convocato dal Presidente che ne presiede le adunanze e ne dirige le discussioni.

Le principali attribuzioni sono:
fissare l'indirizzo politico e amministrativo dell'azione del Governo ed elaborarne il programma;
deliberare sui disegni di legge che il Governo intende presentare al Parlamento, sugli schemi di decreti legge, legislativi ed i regolamenti da emanare, sulle questioni internazionali, sugli atti concernenti i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose,
sulle risoluzioni di eventuali divergenze fra Ministri.

Il Governo, in via di eccezione, nei casi, modi e limiti stabiliti dalla Costituzione può sostituirsi al Parlamento nell'esercizio del potere legislativo. Gli atti mediante i quali il Governo crea delle norme giuridiche sono:

decreti legislativi o delegati sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo in base ad una delega del Parlamento (art. 76 Cost.), nella quale devono essere indicati con precisione: l'oggetto, i tempi, i principi e i criteri direttivi (obiettivi e mezzi); decreti legge, in caso di necessità ed urgenza, il Governo può adottare sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Essi entrano in vigore il giorno stesso , ma devono essere convertiti in legge entro 60 giorni;
regolamenti sono atti normativi di secondo grado, che non hanno forza di legge: non possono modificare né essere in contrasto con una legge ordinaria o con atti aventi forza di legge. Il potere di emanare regolamenti è tipico del Governo che li emana sotto forma di D.P.R. In base alla legge 400/88 distinguiamo i:
regolamenti esecutivi se contengono modalità di attuazione di una legge;
regolamenti integrativi se completano la disciplina di una legge;
regolamenti indipendenti cioè autorizzati dalla stessa legge a disciplinare materie che non sono disciplinate dalla legge;
regolamenti di delegificazione che sono emanati dal Governo su specifica delega del Parlamento attuata con legge.
Con essa si autorizza il Governo a disciplinare una materia, precedentemente regolata dalla legge e si stabilisce che, all'entrata in vigore del regolamento, saranno abrogate le leggi precedenti in materia. E' questo il fenomeno della delegificazione.





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale con il compito di esercitare , in modo stabile ed imparziale, poteri di impulso e di controllo a garanzia del corretto funzionamento degli altri poteri dello stato. Rappresenta quindi un elemento di equilibrio che funge da garante del concreto funzionamento delle regole democratiche.

L'art. 87 della Cost. afferma che il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale. Ciò significa che rappresenta tutto il popolo italiano al di là di qualunque divisione politica.

Il Presidente della Repubblica presenta i seguenti caratteri:
è monocratico;
ha funzioni imparziali di collegamento fra gli organi costituzionali, di garanzia e controllo della Costituzione, di rappresentanza dello Stato;
è super partes, cioè al di fuori ed al di sopra dei vari poteri dello Stato;
è neutrale in quanto non è espressione di alcuna forza politica.

Il Presidente, possiede anche due poteri fondamentali:
la scelta del capo del Governo e lo scioglimento anticipato delle camere.
Con lo svolgimento di queste due funzioni egli diventa in realtà arbitro del gioco politico del paese,
in quanto ha un margine di manovra molto importante nel gestire le eventuali crisi di governo.

In Italia il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune alla quale partecipano anche tre delegati di ogni regione eletti dai rispettivi consigli regionali, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne elegge uno solo.

I requisiti per l'elezione alla carica di Presidente della Repubblica sono: cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
l'età non inferiore ai 50 anni;
il non appartenere, per discendenza o legami di parentela, alla Casa Savoia.

Egli rimane in carica per 7 anni ed è immediatamente rieleggibile.

Alla cessazione della carica egli diviene automaticamente e di diritto senatore a vita (salvo i casi di rinuncia) . Il Presidente del Senato assume temporaneamente le funzioni di capo dello stato nel caso di impedimento permanente del presidente della repubblica (Morte, dimissioni, destituzione, malattia) e nel caso in cui le camere non abbiano proceduto entro 15 giorno a eleggere il nuovo capo dello stato.





LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica:

- indice le elezioni delle Camere del Parlamento, fissa la prima riunione e può convocarle in via straordinaria; può nominare senatori a vita 5 cittadini che abbiano illustrato la patria per meriti altissimi nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario;
- nomina un terzo dei giudici che compongono la Corte costituzionale;
- può inviare messaggi alle Camere, facendo così conoscere il suo punto di vista alle stesse;
- autorizza il Governo a presentare disegni di legge all'esame delle Camere;
- ha l'obbligo di promulgare le leggi, ma ha il potere di sospendere la promulgazione qualora ritenga che una legge possa causare gravi conseguenze.
 In questo caso rinvia, con messaggio motivato, la legge alle Camere, chiedendo una seconda deliberazione. Qualora le Camere approvino nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;
- indice i referendum popolari.
- presiede il Consiglio supremo di difesa ed ha il comando delle forze armate;
- conferisce le onorificenze della Repubblica;
- dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;
- può sciogliere i Consigli regionali, dietro delibera del Governo.
- accredita i rappresentanti diplomatici dell'Italia all'estero;
- riceve i rappresentanti dei Paesi esteri accreditati in Italia;
- ratifica i Trattati internazionali;
- presiede il Consiglio superiore della magistratura;
- ha il potere di concedere la grazia e di commutare le pene.

Questi poteri, attribuiti al presidente della repubblica hanno la funzione di garanzia e di rappresentanza nazionale. Rientrano fra i primi gli atti il cui contenuto è deciso dal Governo o da altra autorità amministrativa ed emanati dal capo dello stato . Il presidente , svolge nei loro confronti solo una funzione di controllo e tutela della costituzione . Sono tali ad esempio la promulgazione delle leggi le emanazione dei decreti e dei regolamenti governativi , la rettifica dei trattati internazionali, l'accreditamento e il ricevimento dei rappresentanti diplomatici o il conferimento di onorificenze. Alcuni di questi atti sono anche espressione di rappresentanza nazionale. Il Capo dello stato non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto Tradimento o attentato alla costituzione.





LA CORTE COSTITUZIONALE

La corte costituzionale è un organo che garantisce la legalità costituzionale contro le violazioni da parte dei poteri dello stato e contro ogni tentativo di non applicare o stravolgere i principi sanciti dalla costituzione.

La corte può avviare il giudizio solo in seguito ad una richiesta esterna.

In base alla legge costituzione 1/1948, distinguiamo due procedimenti:

- L'incidentale
- il principale

Si ha il procedimento incidentale quando la questione di legittimità è sollevata nel corso di un processo davanti a un organo giurisdizionale nel corso del quale venga eccepita l'incostituzionalità della legge da applicare: in questo caso il giudice rinvia gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo la causa, affinché la Corte decida sulla questione.

Il procedimento principale si verifica quando il Governo o le Regioni propongono ricorso immediatamente e direttamente alla Corte Costituzionale.

La Corte può pronunciare 2 tipi di sentenze:

- di accoglimento, con cui dichiara l'incostituzionalità della norma (con efficacia retroattiva);
- di rigetto, con cui dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

La Corte è competente anche a risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra Stato e Regione e fra Regioni.

Il conflitto sorge allorché un organo o un ente rivendichi un potere che spetti ad un altro organo o ente o quando usi malamente di un suo potere al punto da comportare una menomazione per altro potere.

La Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 90 e 134 della Cost. è investita del potere di giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione qualora questi venga posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. In questo caso la Corte si riunisce in seduta allargata, cioè ai 15 giudici ordinari si aggiungono altri 16 giudici aggregati (laici) estratti a sorte da un'elenco di cittadini che hanno il requisito dell'elegibilità a senatori,compilato ogni 9 anni dal Parlamento. I giudici laici rappresentano simbolicamente il corpo elettorale.





LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Le funzioni della corte costituzionale, previste dall'art. 134 cost e dall'art. 2 della legge costituzionale 1/1953 sono le seguenti:

- Giudizi di legittimità sulle leggi ordinarie dello stato e delle regioni e sugli altri atti aventi forza di legge; ( è questa la sua funzione specifica)
- Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni o tra le regioni;
- Giudizi sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica;
- Giudizi sull'ammissibilità dei referendum abrogativo.

La corte costituzionale è formata da 15 giudici scelti anche tra magistrati anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale.

I giudici sono nominati:

Cinque dal presidente della repubblica;
Cinque dal parlamento in seduta comune;
Cinque dalle supreme magistrature.

I giudici rimangono in carica nove anni e non sono rieleggibili. Il controllo eseguito dalla Corte è un controllo successivo rispetto al momento in cui l'atto normativo è entrato in vigore:

L'atto quindi anche se viziato è comunque efficace finché la corte non sia chiamata a pronunciarsi in merito.





LA MAGISTRATURA

La Magistratura è l'organo competente ad esercitare la funzione giurisdizionale: si tratta del potere di applicare la legge ai singoli casi concreti, quando vi è una lite tra due soggetti oppure si è verificato un comportamento illecito. In entrambi i casi spetta al giudice decidere sul merito della causa, stabilire quali sono le ragioni ed i torti, applicando le norme giuridiche necessarie per la risoluzione del contenzioso.

La nostra Costituzione contiene alcuni principi volti a garantire il corretto ed equo esercizio della funzione giurisdizionale.

Essi sono:
- l'indipendenza dei giudici - il giudice, quale arbitro cui spetta la decisione di una controversia, deve essere libero da pressioni e influenze nell'applicare al caso concreto le norme giuridiche.
- Per garantire l'indipendenza l'art. 107 cost. prevede il principio dell'inamovibilità: in base al quale i magistrati possono essere sospesi dal servizio solo nei casi espressamente indicati dalla legge e solo in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura.
- il giudice naturale: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;
- il diritto di difesa: la Costituzione riconosce ad ogni cittadino il diritto alla difesa e prevede che l'imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva, cioè fino a quando non è più possibile chiedere un riesame della decisione del giudice. - l'obbligo della motivazione dei provvedimenti.

La decisione viene resa pubblica mediante la sentenza, che è un documento contenente non solo la deliberazione sull'esito della causa, ma anche la ricostruzione dei fatti e le motivazioni giuridiche che stanno alla base della decisione stessa.

Ciascuna delle parti del processo può presentare un ricorso ad un giudice diverso e di grado superiore da quello che ha emanato la prima sentenza. Questo secondo grado viene detto appello. Contro la sentenza del giudice di appello è possibile proporre un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione.

Data la delicatezza e la complessità del ruolo dei giudici, la Costituzione prevede che le nomine dei magistrati abbiano luogo per pubblico concorso.

E' esclusa qualsiasi interferenza di tipo politico o comunque extra-giuridico nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Per questo la Costituzione ha contemplato un apposito organo che svolge il compito di tutelare l'indipendenza della Magistratura: il Consiglio Superiore della Magistratura, i cui membri sono scelti fra docenti universitari di materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio.

Il Consiglio Superiore della Magistratura svolge funzioni amministrative relativamente:

- all'assegnazione ed al cambiamento di sede e di funzioni dei magistrati;
- al trasferimento o alla promozione dei magistrati e al loro stato giuridico;
- all'irrogazione di sanzioni disciplinari a seguito di un apposito procedimento.

L'attribuzione di queste competenze al C.S.M. garantisce ai magistrati l'inamovibilità e rompe quella tradizione che riconosceva al ministro della giustizia il potere di trasferire qualsiasi magistrato per “utilità di servizio”. La volontà di trasferire al C.S.M. tutte le funzioni che prima erano attribuite al ministro della giustizia trova una conferma nell'art. 110 cost., che riserva a quest'ultimo solo l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

La l.254/1997 e il d.lgs.51/1998 hanno attuato una riforma molto importante nell'organizzazione della giustizia, prevedendo la soppressione dell'ufficio del pretore e affidando al Tribunale la sua competenza. La riforma del giudice unico è entrata in vigore nel giugno del 1999.


IL CORPO ELETTORALE

Il corpo elettorale, è un organo Costituzionale dello Stato
e rappresenta l'insieme dei cittadini di uno stato, ai quali viene riconosciuto il diritto di esercitare l'elettorato attivo, e cioè il diritto di eleggere i propri rappresentanti, e l'elettorato passivo, e cioè il diritto di essere eletto; sotto precisi requisiti.

Il popolo è l'elemento personale dello Stato,
e trova nell'ordinamento italiano la propria sovranità nell'art.1 della Costituzione. Il corpo elettorale si presenta come la parte attiva del popolo, ovvero l'insieme dei cittadini che godono dell'elettorato attivo, inteso quale diritto di costituire, attraverso il voto, i collegi politicamente rappresentativi dello Stato-ordinamento (non solo il Parlamento anche i Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).


FINE